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Novità Decreto Sostegni

Novità Decreto Sostegni

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Circolare del 05/02/24 

Gentile Cliente  

Nella nostra precedente circolare, abbiamo iniziato ad affrontare le novità riguardanti il Decreto Sostegni ed in particolare il nuovo Fondo Perduto.

 

Ieri 30 marzo 2021, l'Agenzia delle Entrate ha aperto il portale per la presentazione delle richieste. 

 

Ricordiamo, che le domande non hanno fondi in esaurimento e verranno evase tutte nel rispetto dei requisiti così come dichiarato dalla stessa AdE.

 

Ciò significa che è importante verificare puntualmente i requisiiti e compilare correttamente il modello fiscale preposto.

 

E' previsto un aggiornamento dei nostri sistemi entro venerdì, pertanto "tutti" coloro che rientreranno nei parametri di richiesta saranno contattati settimana prossima. Sino ad allora, potremo solo supportare la gentile clientela con ipotesi, ma non con certezze !

 

Di seguito comunque riasumiamo anche le altre novità oggetto dello stesso "Decreto Sostegni".

 

REGISTRI IVA E LIQUIDAZIONI PRECOMPILATE

Viene rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 l'avvio sperimentale della predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle Li.Pe da parte dell'Agenzia delle Entrate.


DICHIARAZIONI IVA PRECOMPILATE

A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.


SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO

E' stata prorogata la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS la cui scadenza era originariamente prevista tra l'08/03/2020 e il 20/02/2021. A seguito dell'entrata in vigore del nuovo decreto, la sospensione riguarderà anche le scadenze comprese tra l'01/03/2021 e il 30/04/2021.


Le rate sospese andranno versate dal 31/05/2021 in un unica soluzione oppure in 5 rate mensili.


PROROGA DEI TERMINI DI NOTIFICA DELLE CARTELLE

Con riferimento ai carichi affidati alla Agenzia della Riscossione, durante il periodo di sospensione dei versamenti, viene disposta la proroga di 24 mesi dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle notifiche delle stesse cartelle.

l'Agenzia della Riscossione ha così di fatto anche lei più tempo (2 anni in totale) per notificare le cartelle che avrebbero dovuto essere notificate entro la fine del 2020. 

 


ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E "SALDO E STRALCIO"

La normativa precedente prevedeva l'obbligo di versamento delle rate scadute nel 2020, relative sia alla procedura di rottamazione che al "saldo e stralcio" entro il 1° marzo 2021.

Con il "Decreto Sostegni", invece, viene previsto che:


Le rate scadute nel 2020 andranno versate entro il 31 luglio 2021;

Le rate scadute il 28 febbraio 2021 o in scadenza entro il 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio 2021, andranno versate entro il 30 novembre 2021.

Alle scadenze, rinviate si applica la tolleranza dei cinque giorni normalmente prevista per i ridardi nei pagamenti delle rate da rottamazione dei ruoli.


DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÃ?

I soggetti titolari di Partita IVA attiva alla data dell'entrata in vigore del "Decreto Sostegni" che abbiano subito una riduzione del volume d'affari 2020 rispetto a quello del 2019 almeno pari al 30%, possono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al 2017 e al 2018.


Aderendo a tale possibilità, si otterrà lo stralcio delle sanzioni amministrative e delle altre somme aggiuntive dovute con riferimento alle somme derivanti dalla liquidazione automatica delle dichiarazioni dei redditi.


ANNULLAMENTO DELLE CARTELLE FINO A â?¬ 5.000

E' previsto l'annullamento di tutti i debiti che, alla data di entrata in vigore del "Decreto Sostegni", risultano inferiori a � 5.000, per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

 

I soggetti che possono beneficiare dell'annullamento sono i contribuenti che nel 2019 (o, per le società, nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019) hanno dichiarato un reddito imponibile fino a �30.000.


Lo stralcio non si applica:

  • all'IVA dovuta sulle importazioni;
  • alle somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato di cui si è indebitamente beneficiato;
  • alle somme dovute a seguito di una pronuncia di condanna da parte della Corte dei Conti;
  • alle somme dovute a titolo di multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

 

Lo Studio rimane a disposizione

 

Lo Staff Cortexlan

 

 


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