You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

La Rivalutazione dei Beni dâ??Impresa

La Rivalutazione dei Beni dâ??Impresa

Newsletter by Cortexlan  Hai problemi a vedere questa email?  


Circolare del 03/02/24 

Gentile Cliente  

La rivalutazione dei beni dâ??impresa ai sensi dellâ??Art. 110 D.L. 104/2020 Decreto Agosto 2020


Nello specifico, le principali novità riguardano:

1) lâ??eliminazione del vincolo delle categorie omogenee, ovvero si può pensare di rivalutare anche un bene singolo;

2) la possibilità di non dare rilevanza fiscale alla rivalutazione; 

3) lâ??aliquota dellâ??imposta sostitutiva dovuta.

 

Possono effettuare la rivalutazione le società di capitale e le società cooperative, nonché le società di persone (snc e sas).

Le imprese individuali e gli enti non commerciali, a condizione che siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

 

Oggetto di rivalutazione possono essere i beni aziendali che producono reddito dâ??impresa, per cui su beni dâ??impresa materiali ed immateriali e alle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dellâ??Art. 2359 c.c., iscritte come immobilizzazioni finanziarie.

 

Tali beni possono essere oggetto di rivalutazione a condizione che:

  1. figurino nel libro cespiti o in bilancio relativo allâ??esercizio in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 per i soggetti solari); 
  2. vengano rivalutati nel libro cespiti o in bilancio dellâ??esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 per i soggetti solari).

 

 

Unâ??altra novità rispetto alle precedenti norme di rivalutazione riguarda la possibilità di poter effettuare:

 

  • una rivalutazione con efficacia esclusivamente civilistica; 
  • una rivalutazione con efficacia sia civilistica sia fiscale;

Per semplificare possiamo dire che:

 

  • in caso di rivalutazione civilistiva l'aliquata prevista per la rivalutazione è 0%;
  • in caso di rivalutazione fiscale l'aliquota prevista per la rivalutazione è il 3%;
  • è data facoltà all'imprenditore di affrancare, versando una imposta sostitutiva del 10% sul valore della riserva da rivaluzione (maggior valore definito per i/il bene/i). 

 

 

Va da se che la nosra struttura suggerisce tale adempimento per i seguenti motivi:

  1. notevole risparmio economico rispetto alle precedenti rivalutazioni;
  2. risparmio fiscale qualora si definisca una futura vendita/cessione/assegnazione ai soci
  3. migliore patrimonializzazione dell'impresa, soprattutto per coloro che hanno una contabilità ordinaria.

 

 

La rivalutazione fiscale produce i suoi effetti sin dal bilancio 2021 per quanto concerne il calcolo degli ammortamenti. Gli effetti per l'affrancamento dele riserve decorrà dal bilancio 2024.

 

Lo Studio rimane a disposizione

 

Lo Staff Cortexlan


Â