La presente circolare è
nota informativa per il Regime Forfettario.Â
Il Regime Forfettario è
tipicamente novellato da documenti di prassi, emessi dall'Agenzia delle
Entrate.
Pertanto in questa
circolare, affronteremo alcuni quesiti in materia.
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Regime Forfettario e
socio di SRL sono compatibili?
Occorre riepilogare per
il Regime Forfettario, quali siano le cause ostative al regime stesso.
Infatti, l’articolo 1,
comma 57 della Legge n. 190/2014, come modificato dalla Legge n. 208/2015, e
dalla Legge n. 145/18 prevede alcune cause di esclusione del Regime
Forfettario.
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Si tratta di cause che
portano alla fuoriuscita dal regime a partire dall’anno successivo a quello in
cui sono verificate.
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In particolare,
l’esclusione dal regime è prevista per i soggetti che si trovino nelle
situazioni di seguito indicate:
- utilizzo di regimi
speciali Iva e di determinazione forfetaria del reddito;
- assenza di
residenza in Italia. Oppure residenza in altro Stato UE/SEE ma se meno del 75%
del reddito complessivo è prodotto in Italia;
- compimento, in via
esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni
edificabili (articolo 10 comma 1 n 8 del DPR n. 633/72) o di mezzi di trasporto
nuovi (articolo 53 comma 1 del D.L. n. 331/93);
- lo svolgimento di
attivitĂ lavorativa prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con cui
è in corso un’attività lavorativa, o con cui sono intercorsi rapporti di lavoro
negli ultimi due anni.
- hanno sostenuto
spese per lavoratori dipendenti e collaboratori superiori, nel loro complesso,
a 20.000 euro lordi (art. 1 comma 54 lett. b) della Legge n. 190/2014);
- hanno percepito
redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati superiori a 30.000 euro
(art. 1 comma 57 lett. d-ter) della Legge n. 190/2014). Ove tale limite sia
stato superato, si potrà comunque permanere nel regime se, nell’anno
precedente, il rapporto lavorativo è cessato e non risultano instaurati nuovi
rapporti, oppure percepiti redditi di pensione (circ. Agenzia delle Entrate n.
10/2016, § 2.3).
- partecipazione
contemporanea in societĂ di persone, associazioni professionali o
partecipazioni di controllo in SRL che esercitano la stessa attivitĂ economica.
In questa circolare ci
soffermiamo proprio su questo ultimo punto.
In tema di
incompatibilità con la partecipazione in quote di SRL, la normativa è in
costante evoluzione, per norme e per prassi.
La presenza di una
partecipazione di controllo in una SRL che svolge la stessa attivitĂ economica
esercitata con la partita IVA individuale è causa di esclusione dal regime
forfettario.
Infatti, la possibilitĂ
di applicazione del Regime Forfettario contemporaneamente all’essere socio di
SRL è possibile soltanto a determinate condizioni.
Se si detengono
partecipazioni di controllo in SRL, la societĂ deve esercitare attivitĂ
estranee a quelle svolte dalla partita IVA in Regime Forfettario.
In caso di
partecipazioni di minoranza nella SRL non ci sono vincoli legati all’attività .
Pertanto, i contribuenti
che, desiderano applicare il regime agevolato per le partite IVA individuali
non devono:
- Essere soci di
societĂ di persone (italiane o estere);
- Non detenere quote
di controllo (diretto o indiretto) in SRL che svolgono la "stessa attivitĂ
economica esercitata individualmente".
Particolare importanza
in questo ambito assume il requisito legato alla detenzione di quote di SRL ed
il controllo della stessa ad esse legato.
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Cosa si intende per
controllo?
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Nello specifico, occorre
chiarire cosa si intende per Controllo Diretto
Il Codice civile, art.
2359 definisce come societĂ controllate:
- le societĂ in cui
un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea
ordinaria (controllo di diritto);
- le societĂ in cui
un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza
dominante nell’assemblea ordinaria (controllo di fatto);
- infine, le societĂ
che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari
vincoli contrattuali con essa.
Sostanzialmente, si deve
segnalare che il controllo diretto di una SRL non si ha soltanto con il
possesso di almeno il 50% delle quote.
Si può verificare
l’ipotesi di controllo diretto anche in caso di influenza dominante o per
vincoli contrattuali.
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Si ha il vincolo
contrattuale nel caso in cui il socio in Regime Forfetario risulti l’unico o il
principale fornitore della SRL (controllo di fatto) sulla base di un confronto
tra il fatturato del socio e la totalitĂ degli acquisti della societĂ (vedasi le
risposte a interpello Agenzia delle Entrate 501/2019, 397/2019, 398/2019,
334/2019).
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Cosa invece significa Controllo
Indiretto ?
Per quanto riguarda,
invece, l’ipotesi di controllo indiretto, questo si verifica andando a
computare anche i voi spettanti a societĂ controllate, a societĂ fiduciaria e a
interposta persona.
In questo modo il
requisito del controllo può essere verificato anche indirettamente.
In questo calcolo non si
deve tenere conto dei voti spettanti per conto di terzi soggetti.
In caso di
partecipazioni di minoranza, non è esclusa la verifica del controllo di fatto,
da valutarsi, caso per caso, sulla base anche dei rapporti economici.
Sempre in tema di cause
di esclusione dal Regime Forfettario per essere socio di SRL, si evidenzia
anche la casistica nella sola ipotesi di “controllo della SRL” in cui sia
evidente la condizione di attivitĂ economica riconducibile a quella esercitata
dalla SRL stessa.
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Quando e Cosa si intende
per attività economica riconducibile a quella svolta dalla
SRL?
Se il contribuente
verifica l’ipotesi di controllo della SRL deve andare ad indagare se l’attivitĂ
economica della SRL è riconducibile a quella esercitata anche con la partita
IVA individuale..
In questo ambito
l’Agenzia delle Entrate si è sostanzialmente espressa con i seguenti criteri:
- l’attivitĂ
economica esercitata dalla SRL e dal contribuente sono incluse nella stessa
classificazione ATECO. Deve essere precisato che questo requisito non deve
essere valutato soltanto da un punto di vista formale (ATECO) ma si deve
guardare all’attività concretamente svolta dalla società e dal contribuente;
- la partita IVA
individuale effettua un’attività economica direttamente nei confronti della
societĂ , la quale si trova a poter dedurre dal reddito imponibile il costo
sostenuto.
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Come espresso nella
Circolare n. 9/E/2019 si prevede che la causa ostativa in esame non opera
qualora una persona fisica che applica il regime forfetario e svolge
effettivamente un’attività ricadente nella sezione M (attività professionali,
scientifiche e tecniche) effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a
una societĂ a responsabilitĂ limitata dalla stessa controllata che svolge
effettivamente un’attività ricadente nella sezione J (servizi di informazione e
comunicazione).
Come accennato i codici
ATECO da prendere a riferimento non sono quelli indicati ma quelli relativi
all’effettiva attività svolta.
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Sempre in tema di dover
svolgere attività diretta alla srl, uno dei casi più frequenti è quello del
socio amministratore.
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Il socio
amministratore di una SRL, che opera con la sua partita IVA individuale
per incassare il suo compenso può applicare il Regime Forfettario?
- Verificata la casistica della partecipazione e del
possibile controllo ad essa legato.
- Verificata la casistica della medesima ed attinente
attivitĂ esercitata.
Va poi verificata
l’ipotesi della prevalenza di lavoro.
Infatti, è necessario
affermare che è possibile operare in Regime Forfettario solo e soltanto nel
caso in cui l’amministratore fatturi in prevalenza (oltre il 50% del proprio
fatturato) nei confronti di soggetti diversi dalla SRL (per la quale si opera come
amministratore anche se non socio).
I compensi percepiti
come amministratore di SRL rientrano tra i redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente che, secondo l’Agenzia delle Entrate, rientrano nella causa
di esclusione legata a chi fattura prevalentemente al suo datore di lavoro
(attuale o quello relativo ai due anni precedenti).
Lo Staff rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
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