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Regime Forfettario principi e motivi di esclusione

Regime Forfettario principi e motivi di esclusione

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Circolare del 28/06/24 

Gentile Cliente  

La presente circolare è nota informativa per il Regime Forfettario. 

Il Regime Forfettario è tipicamente novellato da documenti di prassi, emessi dall'Agenzia delle Entrate.

Pertanto in questa circolare, affronteremo alcuni quesiti in materia.

 

Regime Forfettario e socio di SRL sono compatibili?

Occorre riepilogare per il Regime Forfettario, quali siano le cause ostative al regime stesso.

Infatti, l??articolo 1, comma 57 della Legge n. 190/2014, come modificato dalla Legge n. 208/2015, e dalla Legge n. 145/18 prevede alcune cause di esclusione del Regime Forfettario.

 

Si tratta di cause che portano alla fuoriuscita dal regime a partire dall??anno successivo a quello in cui sono verificate.

 

In particolare, l??esclusione dal regime è prevista per i soggetti che si trovino nelle situazioni di seguito indicate:

  • utilizzo di regimi speciali Iva e di determinazione forfetaria del reddito;

  • assenza di residenza in Italia. Oppure residenza in altro Stato UE/SEE ma se meno del 75% del reddito complessivo è prodotto in Italia;

  • compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (articolo 10 comma 1 n 8 del DPR n. 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (articolo 53 comma 1 del D.L. n. 331/93);

  • lo svolgimento di attività lavorativa prevalentemente nei confronti del datore di lavoro con cui è in corso un??attività lavorativa, o con cui sono intercorsi rapporti di lavoro negli ultimi due anni.

  • hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti e collaboratori superiori, nel loro complesso, a 20.000 euro lordi (art. 1 comma 54 lett. b) della Legge n. 190/2014);

  • hanno percepito redditi di lavoro dipendente e a questo assimilati superiori a 30.000 euro (art. 1 comma 57 lett. d-ter) della Legge n. 190/2014). Ove tale limite sia stato superato, si potrà comunque permanere nel regime se, nell??anno precedente, il rapporto lavorativo è cessato e non risultano instaurati nuovi rapporti, oppure percepiti redditi di pensione (circ. Agenzia delle Entrate n. 10/2016, § 2.3).

  • partecipazione contemporanea in società di persone, associazioni professionali o partecipazioni di controllo in SRL che esercitano la stessa attività economica.


In questa circolare ci soffermiamo proprio su questo ultimo punto.


In tema di incompatibilità con la partecipazione in quote di SRL, la normativa è in costante evoluzione, per norme e per prassi.

La presenza di una partecipazione di controllo in una SRL che svolge la stessa attività economica esercitata con la partita IVA individuale è causa di esclusione dal regime forfettario.

Infatti, la possibilità di applicazione del Regime Forfettario contemporaneamente all??essere socio di SRL è possibile soltanto a determinate condizioni.


Se si detengono partecipazioni di controllo in SRL, la società deve esercitare attività estranee a quelle svolte dalla partita IVA in Regime Forfettario.


In caso di partecipazioni di minoranza nella SRL non ci sono vincoli legati all??attività.

Pertanto, i contribuenti che, desiderano applicare il regime agevolato per le partite IVA individuali non devono:

  • Essere soci di società di persone (italiane o estere);

  • Non detenere quote di controllo (diretto o indiretto) in SRL che svolgono la "stessa attività economica esercitata individualmente".

Particolare importanza in questo ambito assume il requisito legato alla detenzione di quote di SRL ed il controllo della stessa ad esse legato.

 

Cosa si intende per controllo?

 

Nello specifico, occorre chiarire cosa si intende per Controllo Diretto

Il Codice civile, art. 2359 definisce come società controllate:

  1. le società in cui un??altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell??assemblea ordinaria (controllo di diritto);

  2. le società in cui un??altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un??influenza dominante nell??assemblea ordinaria (controllo di fatto);

  3. infine, le società che sono sotto influenza dominante di un??altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Sostanzialmente, si deve segnalare che il controllo diretto di una SRL non si ha soltanto con il possesso di almeno il 50% delle quote.

Si può verificare l??ipotesi di controllo diretto anche in caso di influenza dominante o per vincoli contrattuali.

 

Si ha il vincolo contrattuale nel caso in cui il socio in Regime Forfetario risulti l??unico o il principale fornitore della SRL (controllo di fatto) sulla base di un confronto tra il fatturato del socio e la totalità degli acquisti della società (vedasi le risposte a interpello Agenzia delle Entrate 501/2019, 397/2019, 398/2019, 334/2019).

 

Cosa invece significa Controllo Indiretto ?

Per quanto riguarda, invece, l??ipotesi di controllo indiretto, questo si verifica andando a computare anche i voi spettanti a società controllate, a società fiduciaria e a interposta persona.

In questo modo il requisito del controllo può essere verificato anche indirettamente.

In questo calcolo non si deve tenere conto dei voti spettanti per conto di terzi soggetti.

In caso di partecipazioni di minoranza, non è esclusa la verifica del controllo di fatto, da valutarsi, caso per caso, sulla base anche dei rapporti economici.

Sempre in tema di cause di esclusione dal Regime Forfettario per essere socio di SRL, si evidenzia anche la casistica nella sola ipotesi di ??controllo della SRL? in cui sia evidente la condizione di attività economica riconducibile a quella esercitata dalla SRL stessa.

 

Quando e Cosa si intende per attività economica riconducibile a quella svolta dalla SRL?

Se il contribuente verifica l??ipotesi di controllo della SRL deve andare ad indagare se l??attività economica della SRL è riconducibile a quella esercitata anche con la partita IVA individuale..

In questo ambito l??Agenzia delle Entrate si è sostanzialmente espressa con i seguenti criteri:

  • l??attività economica esercitata dalla SRL e dal contribuente sono incluse nella stessa classificazione ATECO. Deve essere precisato che questo requisito non deve essere valutato soltanto da un punto di vista formale (ATECO) ma si deve guardare all??attività concretamente svolta dalla società e dal contribuente;

  • la partita IVA individuale effettua un??attività economica direttamente nei confronti della società, la quale si trova a poter dedurre dal reddito imponibile il costo sostenuto.

 

Come espresso nella Circolare n. 9/E/2019 si prevede che la causa ostativa in esame non opera qualora una persona fisica che applica il regime forfetario e svolge effettivamente un??attività ricadente nella sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a una società a responsabilità limitata dalla stessa controllata che svolge effettivamente un??attività ricadente nella sezione J (servizi di informazione e comunicazione).

Come accennato i codici ATECO da prendere a riferimento non sono quelli indicati ma quelli relativi all??effettiva attività svolta.

 

Sempre in tema di dover svolgere attività diretta alla srl, uno dei casi più frequenti è quello del socio amministratore.

 

Il socio amministratore di una SRL, che opera con la sua partita IVA individuale per incassare il suo compenso può applicare il Regime Forfettario?

  • Verificata la casistica della partecipazione e del possibile controllo ad essa legato.

  • Verificata la casistica della medesima ed attinente attività esercitata.

Va poi verificata l??ipotesi della prevalenza di lavoro.

Infatti, è necessario affermare che è possibile operare in Regime Forfettario solo e soltanto nel caso in cui l??amministratore fatturi in prevalenza (oltre il 50% del proprio fatturato) nei confronti di soggetti diversi dalla SRL (per la quale si opera come amministratore anche se non socio).

I compensi percepiti come amministratore di SRL rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente che, secondo l??Agenzia delle Entrate, rientrano nella causa di esclusione legata a chi fattura prevalentemente al suo datore di lavoro (attuale o quello relativo ai due anni precedenti).

Lo Staff rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.