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Rinvio del secondo acconto d'imposta

Rinvio del secondo acconto d'imposta

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Circolare del 07/02/24 

Gentile Cliente  

 

Il 19 ottobre 2023 è entrato in vigore il DL 145/2023 che contiene importanti novità in tema di termini di pagamento delle imposte dirette per alcune categorie di contribuenti.

Eâ?? prevista la possibilità di rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette â?? limitatamente al periodo dâ??imposta 2023 â?? solo per le persone fisiche titolari di Partita IVA (Imprese/Ditte Individuali, Professionisti, Artisti) che nel periodo dâ??imposta precedente (anno 2022) hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiori a â?¬170.000. 


Tali soggetti possono rinviare il pagamento della seconda rata di acconto 2023, dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024, con possibilità di rateizzare in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 del mese di gennaio 2024.


Pertanto, nel rispetto del citato collegato fiscale, le condizioni previste dallâ??art. 4 del D.L. n. 145/2023, le imposte che rientrano nel posticipo del versamento/rateizzazione sono:

IRPEF, così come, le imposte sostitutive IRPEF, quali cedolare secca, imposte emergenti dal quadro LM (contribuenti in regime forfetario o di vantaggio), IVIE, IVAFE.


Rimangono esclusi dallâ??agevolazione i contributi previdenziali e assistenziali (INPS, ecc.) e i premi assicurativi dovuti allâ??INAIL.


Restano pertanto dovuti, in ogni caso, al 30 novembre 2023 i versamenti dovuti a titolo di:

  • secondo acconto contributi INPS emergenti dal quadro RR del modello Redditi 2023:
  • contributi INPS artigiani/commercianti eccedenti il minimale, o dovuti dai contribuenti iscritti alla gestione Commercianti non tenuti al versamento del minimale (es. affittacamere),
  • contributi INPS iscritti Gestione Separata.


Quanto alle modalità di versamento delle somme, in presenza di possibilità di posticipo o rateizzazione, il pagamento potrà essere effettuato:

  • in soluzione unica entro il 16 gennaio 2024, in assenza di sanzioni e interessi,
  • in 5 rate di pari importo, la prima scadente il 16 gennaio 2024, e le successive ogni 16 del mese, in assenza di sanzioni. A partire dalla seconda rata, tuttavia, si rendono dovuti gli interessi, nella misura del 4% annuo.

Purtroppo, Vi sono ancora dei dubbi in merito alla corretta applicazione della disposizione, anche perché il DL, pur essendo già in vigore, sarà soggetto alla conversione in legge che potrebbe apportare delle modifiche a quanto sopra esposto.


Qualora, foste interessati al rinvio della scadenza o alla dilazione, la nostra struttura per lâ??attività da svolgere applicherà â?¬25 per il servizio di rinvio scadenza oppure â?¬50 per la definizione della rateizzazione.


Cortexlan, è a disposizione per qualsiasi chiarimento.


Distinti saluti.

 

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