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Adeguamento DVR alla Normativa Antincendio

Adeguamento DVR alla Normativa Antincendio

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Circolare del    ?26/07/24 ?

NECESSIT? DI AGGIORNAMENTO 

DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO

PREMESSA 

I decreti 1-2-3 settembre 2021 sono entrati in vigore ad ottobre 2022 a completare l??attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell??articolo 46 ??Prevenzione incendi? del D.Lgs. n. 81 del 2008 e contestualmente è stato abrogato il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998. 

Il Decreto del Ministero dell??Interno 01/09/2021 ??Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell??articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81? definisce i criteri diretti atti ad individuare i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio. 

Il Decreto del Ministero dell??Interno 02/09/2021 ??Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell??articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81? definisce i criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto 

e la sua formazione. 

Il Decreto del Ministero dell??Interno 03/09/2021 ??Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell??articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D. Lgs. 81/08, n. 81? individua un unico quadro di regole tecniche applicabili a tutti i luoghi di lavoro (tranne i cantieri) non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e definisce i criteri diretti atti ad individuare: 

? misure intese ad evitare l??insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; 

? misure precauzionali di esercizio. 

 

QUANDO AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO? 

L??art. 4 ??Disposizioni transitorie e finali? del D.M. 03/09/2021, che rimanda ai casi previsti dal D.lgs. 81/08, precisa che all??entrata in vigore del D.M. 03/09/2021 non sarà obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio di incendio in base ai nuovi criteri definiti dal Decreto ma, come previsto dallo stesso, l??aggiornamento della valutazione risulterà necessario solamente nel caso in cui si verifichi una modifica di cui all??art. 29, comma 3, del D.lgs. 81/08


L??art. 29 comma 3 specifica che la valutazione dei rischi va immediatamente rielaborata

? in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori; 

? in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione a seguito di infortuni significativi; 

? quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la 

necessità;  

? con conseguente aggiornamento delle relative misure di 

prevenzione. 

Inoltre, non bisogna dimenticare l'aspetto giuridico/penale che porta a non escludere la necessità d?? adeguarsi alla nuova normativa come previsto nel decret: "Per i luoghi di lavoro esistenti, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione (ndr) l??adeguamento viene attuato nei casi indicati nell??art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81." 


CAMPO DI APPLICAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO 

La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio ??costituiscono parte specifica del documento di cui all??art. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81? e deve essere effettuata secondo criteri consolidati e riconosciuti, in maniera coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, in ottemperanza al titolo XI del decreto legislativo n. 81/2008. 

Nella valutazione del rischio è fondamentale applicare almeno una delle 3 casistiche di "soluzioni progettuali e tecniche" in base al relativo campo di applicazione: 

? Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri laddove risultano applicabili. 

? Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, si applica in Mini-Codice. 

? Per tutti gli altri luoghi di lavoro, si applica il Codice di Prevenzione Incendi. 


La valutazione del rischio deve, inoltre, essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 


COME SI IDENTIFICA UN LUOGO DI LAVORO A BASSO RISCHIO INCENDIO?  

? Non è soggetto al DPR 151/2011 (assoggettabilità VVF) 

? Sprovvisto di Regola tecnica 

? Alle seguenti limitazioni: 

? Affollamento complessivo < 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo all??interno dell??attività). 

? Superficie lorda complessiva <1??000 m2; 

? piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m; 

? non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (qf < 900 MJ/m2) 

? non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; 

? non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell??incendio. 


? stata recentemente prodotta dall??INAIL una guida riguardo alle nuove norme antincendio 

che rappresenta un utile riferimento per comprendere appieno le disposizioni dei tre decreti che sostituiscono il consolidato Decreto ministeriale 10 marzo 1998. 


Il documento evidenzia che per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, anche se sono rispettati i criteri per l??applicazione dell??allegato I al D.M. 03/09/2021 relativamente ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nel medesimo allegato, il basso rischio di incendio deve essere dimostrato e confermato attraverso una corretta Valutazione del rischio 

d??incendio. 


LA TUA AZIENDA E' IN REGOLA RISPETTO AL RISCHIO INCENDIO ?