PREMESSAÂ
I decreti 1-2-3 settembre 2021 sono entrati in vigore ad ottobre 2022 a completare lâattuazione di quanto previsto dal comma 3 dellâarticolo 46 âPrevenzione incendiâ del D.Lgs. n. 81 del 2008 e contestualmente è stato abrogato il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.Â
Il Decreto del Ministero dellâInterno 01/09/2021 âCriteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dellâarticolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81â definisce i criteri diretti atti ad individuare i metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio.Â
Il Decreto del Ministero dellâInterno 02/09/2021 âCriteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dellâarticolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81â definisce i criteri per la gestione delle emergenze e le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addettoÂ
e la sua formazione.Â
Il Decreto del Ministero dellâInterno 03/09/2021 âCriteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dellâarticolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del D. Lgs. 81/08, n. 81â individua un unico quadro di regole tecniche applicabili a tutti i luoghi di lavoro (tranne i cantieri) non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attivitĂ soggette ai controlli di prevenzione incendi e definisce i criteri diretti atti ad individuare:Â
⢠misure intese ad evitare lâinsorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;Â
⢠misure precauzionali di esercizio.Â
Â
QUANDO AGGIORNARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO?Â
Lâart. 4 âDisposizioni transitorie e finaliâ del D.M. 03/09/2021, che rimanda ai casi previsti dal D.lgs. 81/08, precisa che allâentrata in vigore del D.M. 03/09/2021 non sarĂ obbligatorio aggiornare la valutazione del rischio di incendio in base ai nuovi criteri definiti dal Decreto ma, come previsto dallo stesso, lâaggiornamento della valutazione risulterĂ necessario solamente nel caso in cui si verifichi una modifica di cui allâart. 29, comma 3, del D.lgs. 81/08.Â
Lâart. 29 comma 3 specifica che la valutazione dei rischi va immediatamente rielaborata:Â
⢠in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;Â
⢠in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione a seguito di infortuni significativi;Â
⢠quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino laÂ
necessitĂ ;Â Â
⢠con conseguente aggiornamento delle relative misure diÂ
prevenzione.Â
Inoltre, non bisogna dimenticare l'aspetto giuridico/penale che porta a non escludere la necessitĂ dâ adeguarsi alla nuova normativa come previsto nel decret: "Per i luoghi di lavoro esistenti, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione (ndr) lâadeguamento viene attuato nei casi indicati nellâart. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."Â
CAMPO DI APPLICAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIOÂ
La valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio âcostituiscono parte specifica del documento di cui allâart. 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81â e deve essere effettuata secondo criteri consolidati e riconosciuti, in maniera coerente e complementare con la valutazione del rischio di esplosione, in ottemperanza al titolo XI del decreto legislativo n. 81/2008.Â
Nella valutazione del rischio è fondamentale applicare almeno una delle 3 casistiche di "soluzioni progettuali e tecniche" in base al relativo campo di applicazione:Â
⢠Le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri laddove risultano applicabili.Â
⢠Per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, si applica in Mini-Codice.Â
⢠Per tutti gli altri luoghi di lavoro, si applica il Codice di Prevenzione Incendi.Â
La valutazione del rischio deve, inoltre, essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, ÂŤProtezione da atmosfere esplosiveÂť, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.Â
COME SI IDENTIFICA UN LUOGO DI LAVORO A BASSO RISCHIO INCENDIO? Â
⢠Non è soggetto al DPR 151/2011 (assoggettabilitĂ VVF)Â
⢠Sprovvisto di Regola tecnicaÂ
⢠Alle seguenti limitazioni:Â
⢠Affollamento complessivo < 100 occupanti (persone presenti a qualsiasi titolo allâinterno dellâattivitĂ ).Â
⢠Superficie lorda complessiva <1â000 m2;Â
⢠piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;Â
⢠non si detengono o trattano materiali combustibili in quantitĂ Â significative (qf < 900 MJ/m2)Â
⢠non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantitĂ Â significative;Â
⢠non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dellâincendio.Â
Ă stata recentemente prodotta dallâINAIL una guida riguardo alle nuove norme antincendioÂ
che rappresenta un utile riferimento per comprendere appieno le disposizioni dei tre decreti che sostituiscono il consolidato Decreto ministeriale 10 marzo 1998.Â
Il documento evidenzia che per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, anche se sono rispettati i criteri per lâapplicazione dellâallegato I al D.M. 03/09/2021 relativamente ai criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio riportati nel medesimo allegato, il basso rischio di incendio deve essere dimostrato e confermato attraverso una corretta Valutazione del rischioÂ
dâincendio.Â
LA TUA AZIENDA E' IN REGOLA RISPETTO AL RISCHIO INCENDIO ?