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Adempimenti Lavoratori Autonomi Occasionali

Adempimenti Lavoratori Autonomi Occasionali

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Circolare del 03/02/24 

Gentile Cliente  

OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA DEI LAVORATORI OCCASIONALI

La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro prevede lâ??applicazione di un provvedimento di sospensione dellâ??attività imprenditoriale da adottare in tutti i casi in cui si verifica un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupati, al momento dellâ??accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa. La comunicazione preventiva deve essere effettuata mediante SMS o posta elettronica. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Tuttavia, al momento, non è previsto un modello di comunicazione ad hoc da utilizzare per lâ??adempimento. Come effettuare correttamente lâ??obbligo di comunicazione?

La Legge di conversione n. 215/2021 ha introdotto un nuovo obbligo. Difatti il committente ha adesso lâ??obbligo di comunicare preventivamente, all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori mediante posta elettronica certificata. In caso di violazione dellâ??obbligo si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione e non è possibile applicare la procedura premiale della diffida di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004.

Con riferimento alle modalità operative di effettuazione di questa comunicazione la norma fa discutibilmente riferimento alle â??chiamateâ? dei lavoratori intermittenti. In questo caso, tuttavia, il legislatore non ha forse tenuto in debito conto che, per i lavoratori autonomi, non è prevista - come invece accade per lâ??assunzione del lavoratore intermittente - la comunicazione preventiva dâ??instaurazione del rapporto di lavoro effettuata col sistema Unilav.

Eâ?? dunque prevedibile che, a partire dal 21 dicembre 2021, le e-mail/pec delle articolazioni territoriali dellâ??INL vengano inondate dalle comunicazioni spedite dai committenti.

Al riguardo, interpretando letteralmente la nuova disposizione, è lecito ritenere che le comunicazioni da effettuare siano soltanto quelle dei contratti di lavoro autonomo occasionale che iniziano (o che vengono prorogati) dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione), e non anche quelli già in corso precedentemente.

Relativamente alla tempistica, in analogia con quanto previsto per le evocate prestazioni svolte dai lavoratori intermittenti, la comunicazione verrà considerata tempestiva se fatta fino ad un minuto prima dellâ??inizio della prestazione lavorativa.

Si ritiene, inoltre, che la presenza sul luogo di lavoro di lavoratori pseudo autonomi comunque regolarmente comunicati allâ??ITL di riferimento, non consenta al personale ispettivo lâ??adozione del provvedimento cautelare di sospensione, fermo restando il successivo eventuale disconoscimento con applicazione delle previste conseguenze sul piano sanzionatorio.

Per far luce su questi ed altri dubbi che il nuovo adempimento obbligatorio ha suscitato, sarà necessario attendere i prevedibili chiarimenti che verranno a tale scopo diramati dallâ??Ispettorato nazionale del lavoro.

In allegato alla presente vi inviamo il modello di comunicazione previsto per gli intermittenti e che precauzionalmente potete inviare alla ITL di competenza da cercare su https://www.ispettorato.gov.it/it-it/il-ministero/Uffici-periferici-e-territoriali/

Qualora voleste incaricare lo studio per lâ??invio alla ITL delle comunicazioni dovrete inviarci i dati del rapporto di Lavoro Autonomo occasionale 3 lavorativi antecedenti lâ??inizio della prestazione alla mail: paghe@cortexlan.it.

Distinti slauti

Lo Staff Cortexlan


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