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15 Ottobre 2021 GREEN PASS Obbligatorio

15 Ottobre 2021 GREEN PASS Obbligatorio

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Circolare del 01/02/24 

Gentile Cliente  

Ã? stato pubblicato sulla G.U. n. 226 del 21 settembre 2021 il D.L. 127/2021, in vigore dal 22 settembre, che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante lâ??estensione nellâ??ambito applicativo della certificazione verde COVID-19. 

In particolare, il decreto introduce lâ??obbligo di possesso di green pass, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque voglia accedere ai luoghi di lavoro declinando specifiche regole per il settore pubblico e privato. Rimangono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

In ambito privato la novella normativa impone ai datori di lavoro di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per lâ??organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde, anche a campione, prioritariamente al momento dellâ??accesso ai luoghi di lavoro. Gli stessi dovranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dellâ??accertamento delle violazioni degli obblighi infra descritti. 


Ã? opportuno evidenziare che la verifica, obbligatoria dal 15 ottobre 2021, del possesso di regolare green pass, che dovrà avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza della persona nei confronti di terzi, sarà effettuata mediante la lettura del QR-Code, utilizzando lâ??app â??VerificaC19â?. Lâ??applicazione consentirà unicamente di controllare lâ??autenticità, la validità e lâ??integrità della certificazione e di conoscere le generalità dellâ??intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato lâ??emissione. Si ricorda che non è consentito archiviare le informazioni inerenti alla certificazione.


Qualora, allâ??accesso del luogo di lavoro, i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della stessa, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, senza diritto alla retribuzione o altro compenso comunque denominato. Ã? consigliabile, in tal caso, comunicare allâ??interessato lâ??impossibilità di lavorare fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

Nellâ??ipotesi in cui acceda ai luoghi di lavoro in violazione delle suddette disposizioni, il lavoratore sarà sanzionato fino alla misura massima di 1.500 euro. La sanzione sarà irrogata dal Prefetto sulla base delle segnalazioni effettuate dai soggetti incaricati alla verifica. Il datore di lavoro che non predisporrà le modalità operative per accertare il possesso del green pass allâ??accesso dei luoghi di lavoro entro il 15 ottobre 2021 o non effettuerà i controlli, sarà passibile, salvo il fatto che ciò non costituisca più grave reato, di sanzione amministrativa sino a 1.000 euro.


In ultimo, si ricorda che il D.L. 122/2021 ha previsto lâ??estensione dellâ??obbligo vaccinale, dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021, a tutti i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Per tali soggetti, quindi, lâ??accesso alle richiamate strutture sarà consentito solo qualora si possa certificare lâ??avvenuta vaccinazione.



Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.


Allegati:

1. Avviso per accesso ai luoghi di lavoro

2. Lettera incarico per verifica possesso green pass

3. Comunicazione al dipendente non in possesso di green pass

4. Modello registro in formato excel (suggerita la compilazione quotidiana)


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