Pubblicazione aiuti di stato ricevuti

Pubblicazione aiuti di stato ricevuti

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Circolare del 01/10/23 

Gentile Cliente  

Con l'introduzione della disciplina sulla trasparenza delle "erogazioni pubbliche" è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), poi riformulata dall’articolo 35 D.L. 34/2019 (Decreto crescita), con l'obbligo alla trasparenza delle somme/vantaggi/crediti ricevuti. 

 

La norma si rivolge a tutti, escludendo di fatto solo i liberi professionisti. Va detto poi in particolare, per quanto riguarda i soggetti tenuti alla redazione del bilancio (articolo 1, commi 125-bis, L. 124/2017) che:


Tutti i soggetti che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile (ovvero che sono iscritti nel Registro delle Imprese) devono pubblicare gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni/stato.


I soggetti che redigono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e comunque anche quelli non tenuti alla redazione della nota integrativa, dovranno assolvere all’obbligo anche mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.


Ai sensi di norma, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, è precisato che tale obbligo non si applica ove l’importo monetario degli aiuti sia inferiore a €10.000 nel periodo considerato.


È importante evidenziare che tale limite va inteso in senso cumulativo e non con riferimento ad ogni singola erogazione (circolare del Ministero del Lavoro 2/2019).


Considerati gli eventi pandemici del 2020, molti clienti hanno ricevuto nelle diverse forme, aiuti di stato. Sei pertanto pregato di inviarci informazioni e dettagli sugli aiuti ricevuti/fruiti nel corso del 2020, per tutte le domande presentate autonomamente.


La norma pertanto definisce che in caso di inosservanza degli obblighi la sazione sia pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di €2.000.


Solo qualora, l’inosservanza perduri oppure il pagamento della sanzione non avvenga entro il termine fissato, il comportamento è sanzionato ulteriormente con la restituzione integrale delle somme ricevute.


Anche se sembra estrema la soluzione da adottare è fondamentale rendere noti gli aiuti ricevuti, indipendentemente dalla forma o dagli importi.


Abbiamo già avviato la ricerca per la definizione degli aiuti da pubblicare.


Come sopra espresso, la pubblicazione nel bilancio delle informazioni, non è comunque risolutiva, pertanto Cortexlan ha adottato diverse soluzioni per le pubblicazioni web.


Per qualsiasi chiarimento e per l'invio della documentazione richiesta, utilizza la seguente mail: welfare@cortexlan.it


Cordiali saluti

Lo Staff Cortexlan

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